A norma di quanto dispone il co. 2, art. 349 del c.p.p. alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. I rilievi:
- A.Sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide.
- B.Sono sempre eseguiti solo quando si procede nei confronti di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea.
- C.Sono sempre eseguiti solo quando si procede nei confronti di una persona della quale è ignota la cittadinanza.
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A. Sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide.
L'art. 349, co. 2, c.p.p. consente rilievi dattiloscopici, fotografici, antropometrici e altri accertamenti, sempre eseguiti per apolidi, persone di cittadinanza ignota, cittadini extra UE e alcuni cittadini UE (es. senza codice fiscale).