Finalità della legge e patrimonio naturale
La L. 394/1991 è la legge quadro sulle aree protette. Detta i principi per istituire e gestire le aree naturali protette, per conservare e valorizzare il patrimonio naturale del Paese.
Per l'art. 1, c. 2 il patrimonio naturale è formato dalle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, ma solo se hanno rilevante valore naturalistico e ambientale. All'esame le domande cambiano solo l'aggettivo: formazioni fisiche, biologiche o geomorfologiche. La risposta è sempre la stessa: sì, se hanno rilevante valore naturalistico e ambientale. Da sola, la presenza della formazione non basta.
- Le quattro categorie da ricordare: fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche.
- Possono essere considerate singolarmente o in gruppi.
- Il requisito che fa la differenza è il rilevante valore naturalistico e ambientale.
La classificazione dell'art. 2
L'art. 2 divide le aree naturali protette in tre classi fondamentali. Le domande riportano la definizione per intero e chiedono a quale classe si riferisce. Per riconoscerla basta cercare alcune parole chiave.
- Parchi nazionali (c. 1): aree terrestri, fluviali, lacuali o marine con ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, o con formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche di rilievo internazionale o nazionale. Il loro valore naturalistico, scientifico, estetico, culturale, educativo e ricreativo è tale da richiedere l'intervento dello Stato per conservarle per le generazioni presenti e future. Parole chiave: rilievo internazionale o nazionale e intervento dello Stato.