Principi generali (art. 1)
La L. 157/1992 detta le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma (mammiferi e uccelli) e per il prelievo venatorio. Il principio base è all'art. 1, c. 1: la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale. La caccia è consentita solo se non contrasta con la conservazione della fauna e non danneggia le produzioni agricole.
Sono le Regioni a istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'istituto scientifico nazionale (oggi ISPRA).
Le specie particolarmente protette (art. 2, c. 1)
L'art. 2 elenca le specie particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio: la lett. a) per i mammiferi, la lett. b) per gli uccelli. Le domande chiedono quale uccello rientra nella lett. b). Specie da riconoscere, tutte presenti nelle risposte ufficiali:
- Cigno reale, volpoca, tarabuso, marangone dal ciuffo;
- gallina prataiola, pernice di mare;
- gabbiano corso, gabbiano corallino;
- ghiandaia marina, gracchio corallino.
Nello stesso elenco ci sono anche il fenicottero e tutte le specie di rapaci diurni e notturni (per esempio l'aquila di Bonelli). Quando un fenicottero o un rapace compare tra le opzioni di «quale specie è cacciabile», va sempre scartato. Tra i mammiferi della lett. a) c'è il cervo sardo, importante per il servizio in Sardegna.