A norma del disposto di cui all'art. 452 bis del c.p., chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo commettere il reato di:
- A.Disastro ambientale.
- B.Diffusione di una malattia delle piante o degli animali.
- C.Inquinamento ambientale.
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C. Inquinamento ambientale.
L'art. 452-bis c.p. punisce come inquinamento ambientale la compromissione o il deterioramento significativi e misurabili di acque, aria, suolo/sottosuolo oppure di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna.