I delitti contro l'ambiente nel codice penale
Con la L. 68/2015 è entrato nel codice penale il Titolo VI-bis, «Dei delitti contro l'ambiente» (artt. 452-bis e seguenti). Prima di quella legge la tutela penale dell'ambiente si basava quasi solo sulle contravvenzioni delle leggi di settore. Oggi i fatti più gravi sono delitti. All'esame tornano tre articoli: 452-bis (inquinamento), 452-ter (morte o lesioni come conseguenza dell'inquinamento), 452-quater (disastro).
Tutte e tre le fattispecie richiedono che il fatto sia commesso abusivamente, cioè senza autorizzazione o violando le prescrizioni di legge o dei provvedimenti.
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
Commette inquinamento ambientale chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Le due ipotesi sono alternative: basta l'una o l'altra. Se la domanda propone separatamente le due descrizioni e poi «in entrambi i casi», la risposta giusta è in entrambi i casi.
Pena: reclusione da due a sei anni e multa da euro 10.000 a euro 100.000. Le due pene sono congiunte («e»), non alternative. Le parole chiave che distinguono l'inquinamento dal disastro sono compromissione o deterioramento e significativi e misurabili.
Morte o lesioni come conseguenza dell'inquinamento (art. 452-ter c.p.)
Se da un fatto di inquinamento ambientale deriva, come conseguenza non voluta dal reo, un danno alla persona, la pena cresce con la gravità dell'evento:
- lesione grave: reclusione da tre a otto anni;