Il R.D. 3267/1923 e il suo regolamento
Il R.D. 3267/1923 (riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) è ancora la base del vincolo idrogeologico. Il suo regolamento è il R.D. 1126/1926.
Il vincolo idrogeologico
- Art. 1: possono essere vincolati terreni di qualsiasi natura e destinazione, per scopi idrogeologici, quando con danno pubblico possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.
- Art. 2: i terreni da vincolare si determinano per zone nel perimetro dei singoli bacini fluviali.
- Art. 3: nei Comuni interessati si pubblicano la carta delle zone da vincolare e gli atti relativi.
- Art. 4: contro la determinazione delle zone vincolate si ricorre alla giurisdizione amministrativa.
- Art. 5: la determinazione è definitiva dopo la pubblicazione all'albo di ogni Comune della carta topografica delle zone vincolate.
- Art. 7: nei terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre colture e la trasformazione di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione richiedono l'autorizzazione, con modalità prescritte caso per caso per prevenire danni.
- Art. 8: le prescrizioni di massima riguardano boschi, terreni pascolativi, cespugliati, saldi e a coltura agraria, comprese le modalità di dissodamento dei terreni saldi e di lavorazione del suolo. Possono avere anche carattere temporaneo.
- Art. 12: i proprietari possono chiedere, anche separatamente, l'esclusione in tutto o in parte dei propri terreni dal vincolo.
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