La legge istitutiva del Corpo
La L.R. Sardegna n. 26 del 1985 istituisce il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna (CFVA). È la legge del Corpo per cui si fa il concorso: dice che cosa fa il Corpo (art. 1) e come il personale esercita quelle funzioni (art. 7). In banca dati le domande su questa legge sono poche e molto ripetitive. Quasi tutte ruotano attorno a questi due articoli, e cambiano solo la materia citata nel testo. Se conosci bene la struttura dei due articoli, rispondi a tutte.
Il Corpo è una struttura della Regione, non dello Stato. Unisce due anime: quella tecnica (gestione e tutela del patrimonio forestale) e quella di polizia (vigilanza, prevenzione e repressione degli illeciti ambientali). Il nome stesso lo dice: forestale e di vigilanza ambientale.
Art. 1: le funzioni del Corpo
L'art. 1 elenca le funzioni del Corpo. Conviene dividerle in due gruppi.
Primo gruppo: funzioni di tutela tecnica e ambientale. Al Corpo spettano:
- la difesa e tutela dei boschi e delle foreste;
- la tutela tecnica ed economica dei boschi e dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli enti pubblici;
- la tutela dei parchi, delle riserve, dei biotopi e delle altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o provvedimenti amministrativi;
- la tutela della flora e della vegetazione;
- il controllo dei semi e delle piantine forestali.
Se una domanda chiede se siano funzioni del Corpo sia la tutela dei boschi sia quella di parchi e riserve, la risposta è "entrambe". Le due funzioni convivono nello stesso articolo.