Si indichi qual è la corretta definizione di “incendio boschivo” contenuta al co. 1, art. 2, legge n. 353/2000.
- A.Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.
- B.Per incendio boschivo si intende un fuoco che si è già espanso su aree boscate, cespugliate o arborate e su eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree.
- C.Nessuna delle altre risposte contiene la definizione di incendio boschivo.
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A. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.
L'art. 2, c. 1, della L. 353/2000 definisce incendio boschivo il fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese le strutture antropizzate al loro interno, oppure su coltivi, incolti e pascoli limitrofi.