Il Testo unico forestale (D.Lgs. 34/2018)
Il D.Lgs. 34/2018 è il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (TUFF). Ha sostituito il D.Lgs. 227/2001, che è stato abrogato. Le definizioni di bosco degli artt. 3, 4 e 5 valgono per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici.
Art. 2, finalità: il decreto persegue più finalità insieme, tra cui la salvaguardia delle foreste nella loro diversità ecologica e bio-culturale e la programmazione e pianificazione della gestione forestale. Se le alternative ne elencano due, la risposta è quella che le comprende entrambe.
Definizioni dell'art. 3
- Bosco, foresta e selva sono termini equiparati.
- Per il TUFF è bosco una superficie di almeno 2.000 m², larga in media almeno 20 m, con copertura arborea forestale superiore al 20%.
- Prato o pascolo arborato: superfici in attualità di coltura con copertura arborea forestale inferiore al 20%, usate principalmente per il pascolo.
- Bosco da pascolo: superfici a bosco destinate tradizionalmente anche al pascolo, con superficie erbacea non predominante.
- Terreni silenti: terreni agricoli e forestali abbandonati i cui proprietari, dopo apposita istruttoria, non sono individuabili o reperibili.
- Arboricoltura da legno: coltivazione di impianti arborei su terreni non boscati o agricoli, per produrre soprattutto legno a uso industriale o energetico, liberamente reversibile a fine ciclo.
- Bosco vetusto: specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, biodiversità dovuta all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni, stadi di rigenerazione e senescenza spontanee.
Aree assimilate a bosco (art. 4) ed escluse (art. 5)
Assimilati a bosco: